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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 1 prevede che la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
        La disposizione tende ad evitare una lettura particolarmente penalizzante per i contribuenti, secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.
        La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione - basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento - in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto.
        Di conseguenza, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella originaria relazione tecnica.

 

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